Ordinamento della SDS di Siracusa in Architettura e Patrimonio Culturale

Art. 1 - Oggetto

Il presente ordinamento, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto di Ateneo, disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento della struttura didattica speciale di Siracusa in Architettura e Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Catania, di qui in avanti “Struttura”.

Art. 2 - Funzioni

La Struttura esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative di cui ai corsi di studio presso la sede di Siracusa, nonché le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all’esterno, correlate o accessorie alle suindicate attività didattiche.

Art. 3 - Organi della Struttura

Sono organi della Struttura: il Presidente e il Consiglio.

Art. 4 - Il Presidente

1. Il Presidente è il responsabile della Struttura. Il Presidente è delegato dal Rettore dell’Università degli Studi di Catania tra i professori di prima e seconda fascia dello stesso Ateneo, sempre che abbia un insegnamento nei Corsi di studio presso la sede della Struttura.
2. Il Presidente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente viene nominato con decreto del Rettore.

Art. 5 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della Struttura che non sono attribuite al Consiglio;
d) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo gli attribuiscono;
e) coordina le proprie azioni con i direttori di Dipartimento di afferenza dei Corsi di studio presso la sede della struttura, ai quali fa costante riferimento.

Art. 6 - Il Consiglio

1. Il Consiglio della Struttura è composto dal Presidente della Struttura, dai Presidenti dei corsi di laurea, dai coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, dai Direttori delle scuole di specializzazione, attivati o con curriculum presso la struttura di Siracusa, nonché quattro rappresentanti dei docenti per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico attivato o con un curriculum presso la struttura di Siracusa, da due rappresentanti dei docenti per ogni corso di laurea attivato o con un curriculum presso la sede di Siracusa e da un rappresentante dei docenti, per ogni corso di laurea magistrale attivato o con un curriculum presso la sede di Siracusa, da due rappresentanti dei docenti per ogni corso di dottorato di ricerca attivato o con curriculum presso la sede di Siracusa e da uno a quattro rappresentanti dei docenti, per ogni corso di scuola di specializzazione attivato o con curriculum presso la sede di Siracusa, in base al numero di anni dello stesso (da 2 a 5 anni). I superiori docenti sono designati dal Consiglio del corso di studio di appartenenza. I professori e i ricercatori incardinati nelle sedi di Catania e di Siracusa, ferma restando ogni possibilità di reciproca collaborazione, prestano servizio primariamente nelle rispettive sedi, concorrendo così al soddisfacimento dei requisiti minimi per l’accreditamento dei corsi ed alla copertura dei relativi insegnamenti in modo prioritario presso la sede di appartenenza. In caso non avessero adeguato carico didattico presso la sede di appartenenza, i docenti devono integrare la loro attività didattica presso l’altra sede, dietro compensazione delle spese eventualmente determinate dall’Ateneo ed in ogni caso a carico della struttura beneficiaria.
2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, nella misura di 1 studente per ogni corso di studi triennale, magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione attivato o con curriculum presso la sede di Siracusa e 2 studenti per ogni corso di laurea magistrale a ciclo e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato alla Struttura. Nel calcolo del numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all’unità superiore.
3. L’elezione degli studenti e del personale tecnico amministrativo avviene nel rispetto delle modalità indicate rispettivamente in seno al Titolo V, capo B bis e B ter del Regolamento elettorale di Ateneo.
4. La componente elettiva del Consiglio dura in carica 4 anni, con esclusione della rappresentanza studentesca per la quale si applica il Regolamento d’Ateneo. 

Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio della Struttura

In ragione della specificità delle funzioni della Struttura didattica speciale, al Consiglio spetta:
a) organizzare e coordinare la logistica dell’attività didattica di competenza della Struttura, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
b) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;
c) proporre al Direttore generale o al dipartimento interessato la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
d) disciplinare l’uso delle infrastrutture nella sede di Siracusa al fine di garantire a tutti i componenti della Struttura la libertà di insegnamento e di ricerca;
e) proporre al Rettore o al dipartimento interessato la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca applicata presso la sede della Struttura, ai sensi dell’art. 28, comma 3, dello Statuto;
f) garantire la funzionalità e fruibilità dei laboratori per fini didattici e di ricerca;
g) disciplinare l’uso dei locali attribuiti alla Struttura, secondo criteri definiti dall’Ateneo in apposito regolamento;
h) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato alla Struttura;
i) cooperare alla gestione delle attività didattiche che vengono svolte dai corsi di studio attivati a Siracusa e formulare proposte per la gestione dei servizi comuni;
j) organizzare attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti dei corsi di laurea di Siracusa;
k) prestare particolare attenzione alla promozione dell’internazionalizzazione, d’intesa con i direttori dei dipartimenti interessati; l) avanzare proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature presso la sede di Siracusa;
m) gestire le aule e le infrastrutture funzionali alla didattica e collaborare all’organizzazione dei corsi di studio presso la Struttura;
n) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture didattiche speciali;
o) proporre agli organi competenti dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 12, le eventuali modifiche all’ordinamento della Struttura.

Art. 8 - Funzionamento degli organi collegiali della Struttura

Per ciò che concerne il funzionamento degli organi collegiali della Struttura, il presente ordinamento rimanda alle norme del Regolamento di Ateneo. I verbali degli organi collegiali verranno trasmessi ai dipartimenti interessati e agli uffici competenti.

Art. 9 - Segretario del Consiglio

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio della Struttura sono svolte dal docente indicato di volta in volta dal presidente tra i componenti del medesimo Consiglio.

Art. 10 - Gestione amministrativo contabile della Struttura

1. Per il proprio funzionamento, la Struttura disporrà delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione, dei contributi erogati da enti pubblici o privati, di fondi pubblici e privati per il finanziamento di iniziative presso la sede della Struttura e di ogni altra entrata acquisita dalla Struttura.
2. La Struttura, ai sensi dell’art. 23, comma 3, dello Statuto, ha autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dai Regolamenti di Ateneo e da appositi manuali.
3. Il presidente della Struttura è dotato di poteri gestionali ed organizzativi per perseguire gli obiettivi preposti; pertanto, dispone in modo esclusivo dei poteri autorizzativi e decisionali della spesa.
4. Il presidente della Struttura si avvale di propri uffici per attuare le specifiche attività e adotta quanto necessario per il funzionamento della Struttura con la collaborazione dei funzionari responsabili assegnati alla Struttura; gli uffici amministrativi e contabili adottano gli atti consequenziali.

Art. 11 - Personale

Alla Struttura è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale, sentito il Presidente della Struttura, che collabora con quest’ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della Struttura stessa.

Art. 12 - Modifiche dell’ordinamento

Ogni eventuale modifica del presente ordinamento deve essere approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, anche su proposta del Consiglio della Struttura.

Art. 13 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente ordinamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.