Ordinamento della SDS Architettura Siracusa

Art. 1 - Oggetto

Il presente ordinamento, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto di Ateneo, disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento della struttura didattica speciale di Architettura - sede decentrata di Siracusa - dell’Università degli Studi di Catania, di qui in avanti “Struttura”.

Art. 2 - Funzioni

1. La Struttura esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative di cui ai corsi di studio presso la sede di Siracusa, tra cui quelli di cui all’accordo con transazione, stipulato in data 30 ottobre 2012, tra l’Università degli Studi di Catania e la Provincia Regionale di Siracusa, nonché le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all’esterno, correlate o accessorie alle suindicate attività didattiche.
2. Il dipartimento di riferimento della Struttura è il dipartimento di Ingegneria civile e architettura (DICAR) dell’Università degli Studi di Catania.

Art. 3 - Organi della Struttura

Sono organi della Struttura: il Consiglio, il presidente e la Giunta.

Art. 4 - Il Consiglio

1. Il Consiglio della Struttura è composto da tutti i professori ed i ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato, confermati e non, afferenti ai dipartimenti di Ateneo e incardinati presso la struttura didattica speciale di Architettura, con sede a Siracusa. I professori e i ricercatori incardinati nelle sedi di Catania e di Siracusa, ferma restando ogni possibilità di reciproca collaborazione, prestano servizio primariamente nelle rispettive sedi, concorrendo così al soddisfacimento dei requisiti minimi per l’accreditamento dei corsi ed alla copertura dei relativi insegnamenti in modo prioritario presso la sede di appartenenza. In caso non avessero adeguato carico didattico presso la sede di appartenenza, i docenti devono integrare la loro attività didattica presso l’altra sede, dietro compensazione delle spese eventualmente determinate dall’Ateneo ed in ogni caso a carico della struttura beneficiaria. I docenti incardinati nella Struttura, non afferenti al dipartimento di riferimento, non possono usufruire della quota assegnata alla Struttura per le proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale.
2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui un dottorando di ricerca se presente, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all’unità superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato alla Struttura. Nel calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all’unità superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui al successivo art. 5 lettere a) e c). 3. L’elezione degli studenti e del personale tecnico amministrativo avviene nel rispetto delle modalità indicate rispettivamente in seno al capo B bis e in seno al B ter del Regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 5 - Attribuzioni del Consiglio della Struttura

1. In ragione della specificità delle funzioni della Struttura didattica speciale, al Consiglio spetta:

a) esprimere al dipartimento di riferimento, coerentemente con gli indirizzi dettati dal Consiglio di amministrazione, le esigenze della Struttura in tema di fabbisogno di professori e ricercatori;

b) proporre, per l’approvazione del dipartimento di riferimento previo parere della Commissione paritetica per la didattica, l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione e di master; le modifiche ad ordinamenti didattici e a regolamenti didattici dei corsi di studio aventi sede a Siracusa; la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi, relativi alla sede decentrata di Siracusa;

c) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, cui hanno primariamente diritto i docenti incardinati presso la Struttura; l’equa ripartizione del carico didattico nonché l’equa distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori incardinati presso la Struttura, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio;

d) organizzare e coordinare l'attività didattica di competenza della Struttura, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

e) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione e in considerazione dell’accordo con transazione di cui all’art. 2;

f) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, esprimendosi in ordine alle proposte formulate dai docenti sullo svolgimento di consulenze per enti pubblici o soggetti privati, nonché su ogni attività volta a favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego delle conoscenze acquisite, sviluppate e sperimentate in ambito didattico e atte a promuovere rapporti diretti e collaborazioni con il territorio di pertinenza e con i suoi attori;

g) disciplinare l’uso delle infrastrutture nella sede di Siracusa al fine di garantire a tutti i componenti della Struttura la libertà di insegnamento e di ricerca;

h) determinare i criteri generali per lo svolgimento della ricerca applicata e di consulenze per enti pubblici o privati;

i) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse della Struttura, ai sensi dell’art. 28, comma 3, dello Statuto;

j) dettare i criteri per l’utilizzazione dei fondi assegnati alla Struttura per le attività di cui all’art. 2;

k) disciplinare l’uso dei locali attribuiti alla Struttura, secondo criteri definiti dall’Ateneo in apposito regolamento;

l) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato alla Struttura;

m) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture didattiche speciali;

n) proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento, ai sensi dell’art. 14, le eventuali modifiche all’ordinamento della Struttura;

o) proporre al dipartimento di riferimento l’attivazione di assegni di ricerca e di borse di ricerca a carico dei fondi della Struttura.

2. Il Consiglio può delegare alla Giunta le proprie funzioni, ad eccezione delle funzioni di cui alle lettere: a - c - h – i – j - k - l - m - o del precedente comma.

Art. 6 - Funzionamento degli organi collegiali della Struttura

Per ciò che concerne il funzionamento degli organi collegiali della Struttura, il presente ordinamento rimanda alle norme del Regolamento di Ateneo.

Art. 7 - Il presidente

1. Il presidente è il responsabile della Struttura. Il presidente è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste nel capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo relativamente al direttore di dipartimento.
2. Il presidente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente viene nominato con decreto del rettore.

Art. 8 - Attribuzioni del presidente

Il presidente:

a) convoca e presiede la Giunta;
b) convoca e presiede il Consiglio, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
c) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca convenzionata e organizzative che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
d) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della Struttura che non sono attribuite al Consiglio, a cui presenta annualmente un rendiconto delle attività svolte; e) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo attribuiscono al direttore di dipartimento.

Art. 9 - Giunta

1. La Giunta è formata da sei docenti incardinati nella Struttura e, in particolare, da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori; oltre che dal presidente.
2. L’elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate in seno al capo B (art. 47-50) del Regolamento elettorale di Ateneo, relativo all’elezione dei componenti della Giunta dipartimentale.
3. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.
4. La Giunta si riunisce, di norma, prima del Consiglio di Struttura ed ogni volta che il Presidente o almeno un terzo dei componenti della Giunta lo ritengano necessario.
5. Alle riunioni della Giunta partecipano, senza diritto di voto, il presidente del Corso di laurea.
6. La Giunta coadiuva il presidente nel preliminare approfondimento delle questioni da sottoporre al Consiglio, nonché nella esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 10 - Segretario del Consiglio

1. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio della Struttura sono svolte dal docente indicato di volta in volta dal presidente tra i componenti del medesimo Consiglio.

Art. 11 - La Commissione didattica

1. La Commissione didattica è composta da:

a) tre docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio della Struttura;
b) tre rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Struttura, tra tutti gli studenti regolarmente iscritti a tali corsi, alla data di indizione delle elezioni.

2. Le modalità di elezione dei tre docenti e dei tre rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica sono rispettivamente quelle stabilite dal capo C (artt. 51- 54) e dal capo D (artt. 55-58) del titolo V del regolamento elettorale di Ateneo relativamente all’elezione dei rappresentanti dei docenti e all’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale.
3. I docenti componenti della Commissione didattica durano in carica quattro anni; i rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica durano in carica due anni. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.
4. L’istituzione della Commissione didattica avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
5. La Commissione didattica svolge compiti consultivi nelle materie di competenza della Commissione paritetica dipartimentale del dipartimento di riferimento, formulando pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Struttura.
6. La Commissione didattica è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.

Art. 12 - Gestione amministrativo contabile della Struttura

1. Per il proprio funzionamento, la Struttura disporrà delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione, dei contributi erogati da strutture universitarie o da enti pubblici o privati, di fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti inerenti le finalità della Struttura e di ogni altra entrata acquisita dalla Struttura.
2. La Struttura, ai sensi dell’art. 23, comma 3, dello Statuto, ha autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dai Regolamenti di Ateneo e da appositi manuali, nel rispetto dell’accordo con transazione di cui all’art. 2. 3. Il presidente della Struttura è dotato di poteri gestionali ed organizzativi per perseguire gli obiettivi preposti; pertanto dispone in modo esclusivo dei poteri autorizzativi e decisionali della spesa.
4. Il presidente della Struttura si avvale di propri uffici per porre in essere le specifiche attività e adotta quanto necessario per il funzionamento della Struttura con la collaborazione dei funzionari responsabili assegnati alla Struttura; gli uffici amministrativi e contabili adottano gli atti consequenziali.

Art. 13 - Personale

Alla Struttura è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale, sentito il Presidente della Struttura, che collabora con quest’ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della Struttura stessa.

Art. 14 - Modifiche dell’ordinamento

Ogni eventuale modifica del presente ordinamento deve essere approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta del Consiglio della Struttura e del Consiglio del dipartimento di riferimento.

Art. 15 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente ordinamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.